Violazione doveri coniugali

Violazione doveri coniugali

La violazione dei doveri coniugali nella società di oggi è sempre più frequente.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Fidelya Investigazioni
è in grado di verificare e fornire prove in tutti i casi in cui si è verificata una violazione dei doveri coniugali.

Approfondimenti

I doveri per un coniuge diventano diritti per l’altro: così, la fedeltà è l’astenersi reciprocamente da relazioni sentimentali con altri soggetti; l’assistenza reciproca implica il soddisfacimento materiale e morale delle esigenze del coniuge; la coabitazione è la convivenza durevole presso la stessa residenza (e non presso il domicilio, che – secondo quanto detto sub art. 43 del c.c. – ha una connotazione relativa maggiormente alla professione, agli affari ed agli interessi del soggetto).
Il contributo del coniuge è da intendersi in senso ampio, comprensivo tanto dei redditi guadagnati, quanto del patrimonio costituito, conservato e via via accumulato.
La capacità di lavoro è da intendersi in senso solidaristico nell’ottica della pari contribuzione per i bisogni comuni, in maniera reciproca e non determinabile inizialmente; così andranno parificati il lavoro professionale ed il lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente il reddito, provveda a tutte la faccende domestiche.
La contribuzione è sempre nell’interesse collettivo della famiglia, e non esclusivo dell’altro coniuge, cui invece si riferisce il reciproco mantenimento; si è parlato infatti di “consorzio familiare” come riflesso del nuovo regime comunitario della famiglia, in contrapposizione con la precedente impostazione che vedeva una autorità (il capofamiglia, appunto) che comandava e provvedeva.

Aspetto Giuridico

I Dirirtti e Doveri Coniugali vengono disciplinati dall’art. 143 del Codice Civile.

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