Il datore di lavoro ha la possibilità di far controllare un dipendente tramite un investigatore privato, a condizione che tale attività non avvenga all’interno dell’azienda. Le ispezioni e le verifiche devono essere effettuate esclusivamente da personale specificamente designato dal datore, il quale deve informare i dipendenti riguardo a queste modalità, sempre nel rispetto della dignità del lavoratore.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione (ord. n. 17004/2024), le agenzie investigative possono intervenire solo in caso di sospetti relativi a comportamenti illeciti del dipendente, escludendo quindi qualsiasi controllo legato a normali adempimenti o inadempimenti lavorativi. Le indagini sono consentite solamente in presenza di reati penali o altre attività fraudolente che violano il contratto di lavoro, anche se si tratta solo di un sospetto.

Ad esempio, il datore di lavoro potrebbe decidere di monitorare un dipendente per accertarsi se:

  • Ha presentato un certificato di malattia falso, mentre in realtà svolge attività incompatibili con la diagnosi del medico.
  • Utilizza permessi per scopi diversi da quelli previsti, come nel caso dei permessi previsti dalla legge 104/1992.
  • Svolge attività in concorrenza con l’azienda o divulga segreti industriali.

È importante notare che il rapporto fornito dall’investigatore privato non ha valore di prova documentale. Tuttavia, l’investigatore può testimoniare in un eventuale processo, confermando quanto osservato. Le fotografie e i video acquisiti nel corso delle indagini possono essere considerati prove documentali solo se non vengono contestati dal lavoratore; in tal caso, è necessaria una contestazione specifica che indichi le motivazioni per cui queste registrazioni non sarebbero considerate valide.