A tali temi è dedicato il presente studio, che vorrebbe, aggiungere ai principi dottrinari e giurisprudenziali, le regole di un corretto ed efficace comportamento.
L’estorsione consiste nel costringere qualcuno attraverso minacce o violenza, a fare, o non fare, qualcosa allo scopo di ottenere, per sé o per altri, un beneficio non dovuto, beneficio di solito costituito da un guadagno economico.
Il profitto così ottenuto è ovviamente ingiusto, in quanto non previsto né tutelato dall’ordinamento giuridico. I profitti ricavati dall’estorsione sono numerosi, e variano dal più conosciuto fenomeno del “pizzo”, prassi quest’ultima oramai fortemente radicata nel territorio, a comportamenti intimidatori commessi ai danni di un singolo individuo, dal dipendente all’anziano inconsapevole, questo atto colpisce chiunque.
Chi ne è vittima per prima cosa deve rivolgersi alle forze dell’ordine e sporgere una denuncia.
Inoltre, il nostro ordinamento giuridico è molto “dettagliato” e se un aspetto non rispecchia del tutto quanto previsto dal codice penale o si discosti dall’interpretazione della Cassazione può accadere che l’accusa stessa di estorsione cada.
Per questo è importante affidarsi a chi sa cosa cercare e possiede i mezzi necessari per documentarlo.
Che il Difensore possa effettuare indagini difensive “per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”, lo dice l’articlo 327 bis codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 7 L. 397/2000.
Come il Difensore debba operare quando esegue una indagine difensiva, è oggetto degli articoli da 391 bis a 391 decies codice di procedura penale, costituenti il titolo VI bis del Libro V del Codice di Procedura, Titolo introdotto “in blocco” dall’art. 11 della predetta Legge. Ma è oggetto anche delle “Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive” approvate dall’Unione delle Camere Penali Italiane il 19.01.07 e degli artt. 14 e 52 (in particolare) del Codice Deontologico Forense.
